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Statuto NOEMA

STATUTO dell’Associazione NOEMA
Associazione per lo studio e la promozione della cultura musicale



TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1. Denominazione e sede

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione denominata “NOEMA. Associazione per lo studio e la promozione della cultura musicale”. E’ consentito l’uso della denominazione abbreviata “NOEMA”.
La sede è sita in Milano. Il trasferimento della sede nell’ambito del Comune di Milano è deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica di statuto.

Art. 2. Oggetto

L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel settore musicale e culturale in genere nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati con esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. E’ in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 3. Scopi e attività

L’Associazione persegue i seguenti scopi:
a)    incrementare la conoscenza del repertorio musicale colto antico, classico e contemporaneo, con specifico riguardo per il repertorio polifonico vocale e il canto piano, nel pubblico già vicino al settore;
b)    avvicinare alla musica e alla cultura musicale nuovo pubblico, con particolare riguardo per i giovani:
c)    aumentare le occasioni di incontro e confronto su temi (sia ampi, sia specialistici) della cultura musicale per tutti gli attori del settore: cantori, strumentisti, direttori, musicologi, studiosi, amatori, discografici, editori;
d)    intensificare il dialogo tra studiosi (musicologi, storici, organologi, ecc.), interpreti, ascoltatori, discografici, critici, al fine di arricchire ulteriormente di contenuti e dimensioni il discorso culturale intorno all’arte musicale;
e)    offrire nuovi stimoli a studenti e neolaureati del settore musicale (musicisti, musicologi, costruttori di strumenti) e dei numerosi ambiti con cui è strettamente intrecciato (lingua e letteratura italiana e straniera antica e moderna, lingua e letteratura latina, critica e giornalismo, comunicazione, mass media, filosofia, teatro, psicologia, teatro, danza, ecc.) sia suggerendo lo studio di specifici temi di approfondimento, sia fornendo occasioni di presentazione di tali ricerche.

Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione intende promuovere varie attività, e in particolare:
a)    concerti e stagioni concertistiche;
b)    attività culturali: tavole rotonde, conferenze, guide all’ascolto, prove aperte;
c)    attività educative: corsi di approfondimento, seminari, masterclass, laboratori;
d)    attività editoriali: pubblicazioni, articoli, pamphlet divulgativi, partiture, registrazioni;
e)    attività di talent scouting per nuovi interpreti: gruppi vocali, gruppi strumentali, solisti;
f)    committenza di ricerche musicologiche e composizione musicale;
g)    attività di mediazione con case discografiche e case editrici;
h)    indizione di concorsi o premi, attivazione di borse di studio.

Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà inoltre:
a)    gestire, affittare, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, patrocini, contributi;
b)    stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all’Estero;
c)    avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera, gratuita e di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente da parte di persone associate e non associate. E’ ammesso inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività svolte dai soci nei limiti fissati dall’assemblea dei soci.
L’associazione Noema collaborerà fin dalla sua costituzione con l’Ensemble Vocale Harmonia Cordis e ne curerà le attività, i materiali prodotti nel corso delle stagioni e la predisposizione.
Le attività, i materiali prodotti nel corso delle stagioni e la predisposizione del logo di Noema fanno parte integrante delle attività dell’Associazione.

Art. 4. Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 5. Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:
a.    l’Assemblea dei soci,
b.    il Presidente,
c.    il Vicepresidente,
d.    il Consiglio direttivo,
e.    il Collegio dei Probiviri.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.



TITOLO 2. I SOCI


Art. 6. Iscrizione

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi.
La qualifica di associato si ottiene presentando una domanda scritta che comporti l'espressa assunzione dei seguenti obblighi:
-    adesione alla piattaforma programmatica dell'Associazione
-    osservanza dello Statuto
-    osservanza delle direttive stabilite dagli Organi dell'Associazione
-    corresponsione della quota associativa.
L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal consiglio direttivo alla prima riunione utile dopo il ricevimento della domanda. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare l’ammissione del nuovo socio o respingere la stessa, con delibera motivata. Il consiglio ha altresì la facoltà di deliberare la sospensione temporanea di un socio, per un tempo non superiore a quaranta giorni, per accertare e valutare eventuali responsabilità dello stesso. Le decisioni del consiglio direttivo sono insindacabili.

Art 7. Categorie dei soci

Gli associati possono essere:
-    soci fondatori
-    soci ordinari
-    soci onorari
-    soci sostenitori

a.    Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché quelli che saranno riconosciuti tali con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo avendo specificamente contribuito al potenziamento dell'Associazione. Non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale ed agli altri contributi stabiliti all'atto della costituzione dell'Associazione.

b. Soci Ordinari: sono le persone fisiche e le persone giuridiche che, condividendo gli scopi dell’Associazione, vengono ammessi dal consiglio direttivo. Ove il socio non sia persona fisica, dovrà indicare la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l'Associazione e nell'Assemblea. All'atto di ammissione i soci ordinari versano la quota di ammissione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo anche con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

c. Soci Sostenitori: sono persone fisiche o giuridiche che intendano sostenere l'Associazione con contributi economici o in natura, volti al sostenimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione.

d. Soci Onorari: sono persone fisiche o giuridiche invitate a far parte dell'Associazione in quanto si siano distinte in ambito musicale o in settori legati alle sue finalità istituzionali. I soci onorari non sono  tenuti  a corrispondere la quota annuale.

I Soci sono domiciliati nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in una successiva loro comunicazione scritta ricevuta dall’Associazione.

Art. 8. I diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni sono tenuti a partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del voto in assemblea. Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali e a  ricevere informazioni e notizie o pubblicazioni dell'Associazione. I soci onorari possono essere eletti per le cariche sociali.
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. E’ esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci avranno diritto a differenti vantaggi riguardo le attività dell’Associazione, in corrispondenza proporzionale alla quota versata in sede di iscrizione. In particolare:
a) Soci ordinari e soci sostenitori:
-    Sconti su attività a pagamento dell’Associazione, proporzionali allo status di socio
-    Benefici di volta in volta comunicati in relazione alle differenti attività.
b) Soci fondatori e soci onorari:
-    Accesso gratuito ad attività a pagamento dell’Associazione
-    Benefici di volta in volta comunicati in relazione alle differenti attività

Art. 9. I doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le decisioni adottate dal consiglio direttivo o dagli altri organi sociali.
I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa e all’osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo. l soci prestano la loro attività a favore dell’Associazione prevalentemente in forma libera e gratuita. In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. Recesso del socio

Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio direttivo con lettera inviata per posta o posta elettronica con conferma di ricevimento. Il Consiglio direttivo ha 30 giorni di tempo per prendere atto e accettare la domanda del socio. Le dimissioni avranno effetto all’accettazione del Consiglio direttivo.

Art. 11. Esclusione del socio

La qualifica di associato viene persa:
i.    in caso di decesso,
ii.    per dimissioni (recesso), che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo,
iii.    per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di:
-    inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell'Associazione,
-    violazione delle norme del presente Statuto o dei regolamenti interni,
-    morosità o mancato versamento delle quote sociali da parte dei soci fondatori o delle quote associative annuali da parte degli altri soci o di ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e dagli organi sociali o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione,
-    perdita dei requisiti di onorabilità,
-    mancato adempimento dei doveri inerenti la qualifica di socio,
iv.    per scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

TITOLO 3. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12. Composizione

L’assemblea è l’organo deliberativo dell’Associazione. Hanno diritto a partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Sono altresì invitati a partecipare i soci sostenitori e i soci onorari. Hanno il diritto di voto i soci maggiorenni. Il diritto di voto dei minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia socio.
E’ consentita la delega di voto ai soci. Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di due per ogni socio. La presenza del socio è altresì assicurata tramite conference call, teleconferenza o altri strumenti che consentano ai soci di dialogare in tempo reale con l’assemblea.
L’assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie.

Art. 13. Competenze dell’assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio.
E' competenza dell'assemblea ordinaria:
i.    l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
ii.    l'approvazione del consuntivo (rendiconto economico e finanziario), la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
iii.    l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo con eventuale nomina del Presidente;
iv.    la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri ;
v.    il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di Milano;
vi.    l'approvazione dei regolamenti interni;
vii.    l'approvazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla Legge o per cui l'intervento dell'Assemblea sia richiesto dal consiglio direttivo.

L’assemblea ordinaria inoltre si riunisce ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata per delega almeno la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci o dei rappresentati. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

Art. 14. Competenze dell’assemblea straordinaria

E' competenza dell'assemblea straordinaria:
i.    la modifica dello Statuto;
ii.    lo scioglimento dell'Associazione;
iii.    la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, con la presenza o la rappresentanza di più della metà degli associati e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Lo scioglimento è deliberato con maggioranza di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

Art. 15. Convocazione delle assemblee

L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria sono convocate previa delibera del Consiglio Direttivo ovvero su istanza motivata al consiglio stesso di almeno 2/3 dei soci con specificazione dell’ordine del giorno. La convocazione avviene con avviso ai soci spedito per posta o tramite agenzia di recapito, o per fax o posta elettronica o altro mezzo che il consiglio ritenga opportuno e del quale darà tempestiva comunicazione ai soci. La convocazione potrà altresì avvenire anche mediante pubblicazione sul sito internet.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci, secondo le modalità elencate nel comma precedente  almeno 8 giorni prima dell’assemblea e deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora in cui si terrà l’assemblea in prima ed eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima almeno un’ora dopo.
L’assemblea dei soci si ritiene comunque validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di  formale convocazione , quando siano presenti tutti i soci aventi diritto di voto.

Art. 16. Verbalizzazione

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano nella carica.
Il Presidente designa il segretario il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea e dal segretario.

IL PRESIDENTE

Art. 17. Presidente e il  Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea o del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell’Associazione, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
Il Vicepresidente svolge altresì le funzioni di tesoriere ed è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione. Ha facoltà di incassare le quote sociali e le erogazioni liberali, di aprire conti correnti bancari e postali a nome dell'Associazione, dei quali cura la gestione, di tenere i rapporti con le banche ed i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione.
E’ facoltà del Consiglio direttivo attribuire la funzione di tesoriere anche ad altre persone, scelte sempre nell’ambito degli associati e che siano in grado di svolgere le funzioni istituzionali in base alle specifiche competenze professionali.

Art. 18. Il Segretario

Il segretario è depositario dei libri sociali. E' altresì responsabile della conservazione di tutti i documenti che l'Associazione sia tenuta a conservare in conformità del presente Statuto o per legge.
In caso di impedimento, il Segretario ha facoltà di conferire delega di singoli atti ad un suo fiduciario.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 7 consiglieri, nominati inizialmente all’atto della costituzione dell’Associazione e, in caso di rinnovo, tra i Soci fondatori e i Soci onorari. La durata del Consiglio Direttivo può essere illimitata ovvero in caso di nomina temporale, avere la durata triennale. in quest’ultimo caso i consiglieri, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti.
In caso di cessazione dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il nuovo eletto durerà in carica fino all’Assemblea successiva. L’eletto dall’Assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.
I consiglieri svolgono le loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese sostenute per attività svolte.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre consecutive riunioni consiliari decadono dall’incarico. Il venir meno della qualità di socio dell’Associazione determina la decadenza da consigliere.

Art. 20. Competenza e convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando sia richiesto da almeno 2/3 dei Consiglieri con indicazione dell’ordine del giorno. La convocazione avviene con lettera ai Consiglieri contenente l’ordine del giorno, spedita per posta o per fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione o a mezzo telegramma o fax, in caso ne sia ritenuta l’urgenza, almeno un giorno prima. Il Consiglio direttivo è validamente convocato e atto a deliberare qualora, anche in caso di mancata convocazione, sia presente la totalità dei suoi componenti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro consigliere designato dal Consiglio. Di ogni riunione del Consiglio il Segretario provvede a redigere il Verbale, dando atto dei partecipanti presenti, dell’ordine del giorno, delle delibere del Consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Al consiglio Direttivo compete l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione, la direzione tecnica dell’attività e l’organizzazione interna. Entro la fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio medesimo.

Art. 21. Delibere del Consiglio

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno il 50% dei Consiglieri.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI  REVISORI

Art. 22. Il Collegio dei Probiviri

E' facoltà dell'Assemblea nominare il Collegio dei Probiviri che è composto da tre membri,  che  durano in carica tre esercizi. Possono essere nominati Probiviri anche non soci.
Sono sottoposte al Collegio dei probiviri le questioni che non sono riservate agli altri organi dell'Associazione, per dirimere questioni tra soci o tra organi sociali o formulare pareri su richiesta dell'Organo Direttivo.
Il  primo Collegio dei Probiviri  potrà  essere nominato, ove ritenuto  necessario, dall’assemblea dei  soci.  

Art. 23. Il Collegio dei Revisori

Salvo che sia obbligatorio a norma di legge, è in facoltà dell'Assemblea degli associati nominare il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea come per le altre cariche sociali. I membri durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. La carica di revisore è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione e possono essere nominati revisori anche non soci.
Alla prima riunione, il Collegio elegge il Presidente se non nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina. Il Collegio vigila sul rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico finanziaria dell'Associazione, controlla la contabilità e i bilanci annuali e verifica l'osservanza delle norme dettate dallo Statuto.

TITOLO  4. GRATUITA’ DELLE CARICHE


Art. 24  Compensi per le Cariche Elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli eletti, per il loro incarico, compete solo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate.



TITOLO 5. IL PATRIMONIO



Art. 25. Costituzione del Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)    dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
b)    da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati, da contributi annui ordinari e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie;
c)    da eventuali contributi straordinari;
d)    da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
e)    da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
f)    dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)    dal logo dell’Associazione stessa e da tutte le attività svolte in gemellaggio con l’Ensemble Vocale Harmonia Cordis.


TITOLO 6. L’ESERCIZIO SOCIALE E I LIBRI SOCIALI



Art. 26. Bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, preventivo e consuntivo, devono essere predisposti dal Consiglio e devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria entro i termini previsti dall’articolo 13 del presente statuto.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 27. Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili dell'Associazione sono:

a.    il libro dei soci;
b.    il libro delle decisioni dell'Assemblea;
c.    il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d.    il libro dei verbali e delle deliberazione del Collegio dei Revisori dei conti e del collegio dei Probiviri; qualora questi organi vengano istituiti;
e.    ogni altro libro richiesto dalla legge.


TITOLO 7. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 28. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato in assemblea straordinaria, ove si provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le spese saranno a carico dell’Associazione.

Art. 29. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da stabilirsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 30. Controversie

Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso una procedura di conciliazione amministrata da un organismo tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia. In caso di successivo ricorso a procedura giudiziaria il foro competente è quello di Milano.

TITOLO 8. RINVIO

Art. 31. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.